INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE n° 196
Ai docenti componenti le Commissioni
OGGETTO: eventuali assenze durante i lavori della Commissione
In riferimento alle sostituzioni di componenti le commissioni, disposte dal dirigente scolastico della scuola sede d’esame per i docenti commissari, si sottolinea quanto disposto dall’art. 13 dell’O.M. 65-2022, art. 13:
“6. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, semprechè sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.
7. Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
8. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame”.
L’Ordinanza precisa, inoltre, che “l’assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati”.
Pertanto, ogni eventuale assenza da parte di componenti le commissioni operanti presso l’IIS Costanzo devono essere preventivamente comunicate/documentate o richieste con adeguata motivazione alla sottoscritta dirigente scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Mongiardo
(f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs 39/93)