Al personale docente e ATA
OGGETTO: fruizione permessi L.104/92
Si ricorda al personale docente e ATA beneficiario dei permessi in oggetto che ogni variazione delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta deve essere comunicata entro trenta giorni al Dirigente scolastico, in attuazione della Circolare INPS n°155/2010.
Come evidenziato nella circolare, il lavoratore decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto (comma 7 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992).
Viene evidenziato, in particolare, che il richiedente i permessi legge 104 o il congedo straordinario D.Lgs 151/2001, si impegna, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.
Si riporta circolare INPS del 03/12/2010: “…
L’eventuale accertamento dell’insussistenza o il venir meno delle condizioni sottoelencate, richieste per la legittima fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92, comporterà, per il lavoratore, la decadenza da tale diritto.
Infatti il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riferimento a:
- eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità;
- revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica di cui all'articolo 4 comma 1 legge 104 del 1992 e successive mofidicazioni, integrata ai sensi dell’art. 20, comma 1 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009;
- modifiche ai periodi di permesso richiesti;
- eventuale decesso del disabile.
E’ opportuno richiamare, al riguardo, le previsioni dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo