ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "COSTANZO" DECOLLATURA (CZ) - VIALE STAZIONE, 70 - Tel. 0968 63309 - 0968 61377 C.F. 99000720799 - C.M. CZIS00300N Mail: czis00300n@istruzione.it - PEC: czis00300n@pec.istruzione.it |
Circolare n. 165
Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Ai responsabili di plesso
Al sito web
OGGETTO: deroga misure anti-covid per prelievo panino
AVVISO
SI AVVISANO I DOCENTI CHE IL COLLEGIO DOCENTI PREVISTO PER IL 13 APRILE E' RINVIATO A VENERDI' 22 APRILE 2022 ALLE ORE 15.00.
Buona domenica delle Palme a tutta la comunità scolastica del "Costanzo", con l'augurio che la pace ritorni presto, tra i popoli di tutto il mondo, nei cuori e nelle menti di ognuno di noi.
Auguro, in modo particolare, ai nostri giovani di farsi artefici di pace nel loro quotidiano, nelle loro famiglie, nelle loro classi, con i loro amici, ricordando che soltanto dal rispetto della dignità altrui può nascere la pace. Li invito a non dimenticare mai che la pace non è un concetto astratto, bensì uno stile di vita, un bagaglio di comportamenti, valori e pratiche sociali che le persone intelligenti hanno il dovere di costruirsi, anteponendo il dialogo e il confronto ai personalismi, e hanno la responsabilità di portare sempre con sè, dando il buon esempio, ogni giorno.
Auguri
La vostra preside
Al personale docente
Al personale ATA
agli Alunni
Al DSGA
AVVISO
La prova in oggetto prevista per tutti i plessi in data 07/04/2022 è rinviata a data da destinarsi.
AVVISO COMMISSIONE ELETORALE ELEZIONI RSU 2022
La commissione elettorale avvisa gli aventi diritto al voto della sezione n.1 di Decollatura che le operazioni di voto del 5 e 6 sono state annullate a causa di un errore materiale nelle liste dei docenti aventi diritto al voto. Pertanto il personale che ha già espresso il voto è inviato a rivotare. Per limitare il disagio arrecato il seggio n°1 sarà riaperto dalle ore 14.30 alle ore 18.00 del 6 aprile. Inoltre in data 7 aprile sarà istituito un seggio volante dalle ore 8.30 alle ore 9.00 presso l’IPS di Soveria Mannelli e dalle ore 9.15 alle ore 9.45 presso l’ITI di Soveria Mannelli. Il seggio elettorale sarà inoltre aperto presso la sede del Liceo dalle ore 11.30 alle ore 15.30 del 7 aprile.
La Commissione elettorale
Alle famiglie degli studenti
Si informano le famiglie dei nostri studenti che, ai sensi della nuova normativa, per i ragazzi positivi al Covid-19 si può attivare la Ditattica a distanza soltanto se la richiesta della famiglia o del ragazzo maggiorenne è accompagnata da un certificato medico attestante la compatibilità dello stato di salute con la partecipazione all'attività didattica.
Ciò è disposto D.L. n° 24 del 24 del 2022, che, art.9, c.4 recita testualmente:
"Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attivita' scolastica nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilita' delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati".
Si invitano, pertanto, le famiglie richiedenti la DAD, in caso di positività del proprio figlio, a presentare alla scuola, contestualmente alla richiesta, un certificato medico conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Non saranno presi in considerazione certificati di diverso tipo.
Confidando nella consueta collaborazione di tutti, si coglie l'occasione per rivolgere cordiali saluti alla comunità scolastica.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Mongiardo
Comunicazione
Per i docenti
OGGETTO: fruizione ferie durante l'attività didattica
Poiché stanno pervenendo alla Scuola richieste di ferie da parte di docenti, è opportuno chiarire che se i giorni di ferie (fino ad massimo di 6), sono richiesti durante i periodi di svolgimento dell’attività didattica, va presentata una formale domanda al Dirigente scolastico, il quale deve prima valutare la richiesta e poi può autorizzarla se vi è la possibilità di sostituire i docenti, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, cioè non si possono sostituire i docenti in ferie utilizzando ore eccedenti a pagamento.
Se, invece, i 6 giorni di ferie sono richiesti per motivi personali, in aggiunta ai 3 giorni di permesso annui, il dirigente può autorizzarli anche, se necessario, utilizzando le ore eccedenti (a pagamento).
Tuttavia, è opportuno chiarire che la fruizione di questi 6 giorni di ferie sotto forma di motivi personali DEVE ESSERE DOCUMENTATA, ANCHE CON AUTOCERTIFICAZIONE, E NON E’ AUTOMATICA, perchè deve essere preventivamente valutata dal dirigente, il quale, ha il dovere di organizzare il servizio didattico e potrebbe avere difficoltà a sostituire il docente in ferie. Ad esempio, potrebbe capitare che in quel dato giorno si prevedano moltissime assenze e i docenti in servizio potrebbero non essere sufficienti a coprire le classi (dal momento che molti docenti non sono disponibili a svolgere ore di supplenza, neppure con la banca ore).
Pertanto, si ribadisce che le richieste di ferie per motivi personali durante l’attività didattica, creando alla Scuola non poche difficoltà nell’organizzazione del servizio, VANNO RICHIESTE CON UN CONGRUO ANTICIPO E NON ALL’ULTIMO MOMENTO, E, SOPRATTUTTO, DEVONO ESSERE DOCUMENTATE/AUTOCERTIFICATE. Non sono ammesse richieste generiche, che in futuro potranno essere rifiutate se non adeguatamente motivate.
Per correttezza di informazione, si riportano gli art. 13 e 15 del CCNL Scuola 2006-2009, ancora vigenti, di cui si consiglia la lettura.
ART.13 - FERIE 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del 22 computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI 1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 24 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Mongiardo
Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori
Agli Alunni
All’Albo online
AVVISO
Rimodulazione orario scolastico del 04/04/2022 dell’IPSARS di Lamezia Terme